Trasporti Funebri
TRASPORTO SALMA
Il trasporto cosiddetto a “cassa aperta” della salma deve avvenire entro le ventiquattro ore successive al decesso, come da Regolamento regionale.
La normativa infatti prevede che, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte o vi sia richiesta espressa dei familiari, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o i servizio mortuari delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le strutture adibite al commiato.
Il medico curante o il medico di turno del Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso deve rilasciare, qualora i familiari richiedano il trasferimento salma, un certificato che attesti l’esclusione di morte dovuta a reato e che il trasporto avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica.
La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasferimento salma nell’ambito territoriale della regione e deve essere successivamente consegnata al personale della struttura ricevente, comunicata al Comune dell’avvenuto decesso e al servizio di Medicina legale dell’AUSL competente.
La salma, durante il trasporto, deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato ed il trasporto effettuato da un’impresa in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
Trascorso il periodo di osservazione, si effettua l’accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.
TRASPORTO DI CADAVERE
Dopo l’accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita cadavere. L’autorizzazione al trasporto viene redatta dal Comune dove avviene il decesso e comunicata al Comune di destinazione del cadavere.
Il trasporto deve essere effettuato con auto funebre, svolto da personale adeguato e nel rispetto delle norme di tutela e sicurezza dei lavoratori. L’addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare: la corrispondenza dell’identità del defunto con le generalità contenute nei documenti di trasporto, l’uso appropriato del cofano, le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura con sigilli.
La Regione Emilia Romagna nel 2016 ha stabilito una specifica deroga al termine temporale delle 24 ore dal decesso per il trasporto di cadavere verso il luogo prescelto per l’esposizione.
Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per essere esposto: abitazione privata, struttura per il commiato o camera mortuaria purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato, per una distanza non superiore ai 300 km e sia portato a termine entro 24 ore dal decesso.
Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi per il trapianto e in caso di autopsia disposta dall’Autorità giudiziaria.